In data 31 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che prevede, con effetto dal 1° gennaio 2022, una profonda revisione delle norme vigenti in materia di ammortizzatori sociali previsti in costanza di lavoro.
Di particolare interesse è l’articolo 1, comma 200, della Legge in esame, secondo cui le imprese che esauriscano gli ordinari programmi di Cigs per riorganizzazione o crisi possono accedere a un periodo di Cigs aggiuntivo della durata massima di 12 mesi non prorogabili qualora provvedano, nell’ambito delle ordinarie procedure di consultazione sindacale, alla stipula di un accordo finalizzato alla gestione della c.d. “transizione occupazionale”.
Nello specifico, al fine di fruire di siffatta tutela aggiuntiva, le imprese dovranno concordare con le parti sociali uno specifico programma che preveda l’utilizzo di strumenti di politica attiva quali la formazione e la riqualificazione professionale in favore del personale dichiarato in esubero ed attivarsi al fine di beneficiare dell’intervento dei fondi interprofessionali e delle Regioni e/o dell’accesso dei lavoratori al c.d. programma di Garanzia di Occupabilità varato con legge 178/2020.
Ulteriore vantaggio della misura deriva dal fatto che nel caso in cui, durante il programma di transizione occupazionale, i lavoratori vengano assunti da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire di un incentivo economico pari al 50% delle integrazioni salariali che sarebbero ancora spettate al lavoratore per un periodo fino a 12 mesi.
Inoltre, l’impresa che dovesse assumere il lavoratore oggetto di tale programma di transizione potrà avvalersi del contratto di apprendistato professionalizzante senza essere soggetto a limiti di età.
Occorre tuttavia la piena collaborazione di ciascun lavoratore coinvolto, in quanto, qualora decida di non partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione previsti dal medesimo programma perderà il beneficio dell’integrazione salariale.
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