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Covid19 ed infortunio sul lavoro. Le indicazioni dell'INAIL e la responsabilità del datore di lavoro

Il comma 2 dell’art. 42 del decreto “Cura Italia” dispone che, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’Inail ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’applicazione della predetta disposizione.

Con successivo documento del 10 aprile 2020 (“faq coronavirus”), l’Istituto ha poi risposto alle numerose richieste di chiarimenti al riguardo pervenute dagli utenti.

La circolare chiarisce preliminarmente che l’infezione da coronavirus contratta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, deve essere inquadrata, ai fini assicurativi, nella categoria degli infortuni sul lavoro.

Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equiparazione tra la causa violenta, elemento costitutivo dell’infortunio sul lavoro ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e la causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo coronavirus.

Quanto all’ambito di applicazione della tutela assicurativa, è previsto che della stessa possano beneficiare tutti lavoratori, dipendenti e assimilati, sia pubblici che privati.

Per gli operatori sanitari, tenuto conto, nell’attuale situazione pandemica, dell’elevatissima possibilità che gli stessi vengano a contatto con il nuovo coronavirus, vige una presunzione semplice di origine professionale del contagio.

Ad analogo rischio sono certamente esposti coloro che operano nei numerosi altri settori di attività che comportano il costante contatto con il pubblico e con l’utenza.

In questa categoria l’Inail annovera, in via esemplificativa ma non esaustiva, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, gli addetti alle vendite e i banconisti, il personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, gli operatori del trasporto infermi, gli operatori socio-sanitari delle RSA ed i tassisti.

Per le sopra richiamate figure vige dunque il medesimo principio di presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

In tutti gli altri casi, la prova che il contagio abbia avuto luogo “in occasione di lavoro” potrà essere fornita esclusivamente per il tramite dell’accertamento medico legale il quale, non potendosi avvalere dell’elemento presuntivo, dovrà svolgersi secondo la procedura ordinaria, privilegiando essenzialmente gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Anche in caso di infezione da coronavirus, rimangono invariati gli oneri per il datore di lavoro e per il medico che ha fornito la prima assistenza, di predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail, rispettivamente ed ai sensi delle vigenti disposizioni, la denuncia/comunicazione di infortunio e la certificazione medica.

La circolare rappresenta inoltre l’importanza di acquisire la certificazione di avvenuto contagio, poiché solo quest’ultima, unitamente al requisito di aver contratto il virus “in occasione di lavoro”, consente di qualificare la fattispecie come infortunio. A tal fine l’Istituto ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, l’effettivo contagio. Allo stato, la diagnosi di mero sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è invece di per sé ritenuta sufficiente ai fini dell’ammissione alla tutela.

In merito alla nozione di “occasione di lavoro” l’Istituto richiama espressamente la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 9913/2016) chiarendo che, affinché l’infortunio sia indennizzabile, non è necessario che il contagio si verifichi durante l’espletamento di mansioni tipiche, essendo sufficiente che il virus venga contratto dal lavoratore in occasione dello svolgimento di attività meramente strumentali o accessorie.

La tutela Inail opera anche nel caso di infortunio in itinere. In tale ipotesi tuttavia, poiché il rischio di contagio è certamente più elevato in aree o a bordo di mezzi pubblici, la circolare prescrive, in deroga all’ordinaria disciplina vigente in materia, che i lavoratori percorrano il tragitto casa lavoro facendo uso esclusivo di mezzi di trasporto privati. La deroga opera per l’intera durata del periodo di emergenza epidemiologica.

In tali fattispecie l’accertamento medico-legale dovrà infatti tenere conto, in aggiunta agli ordinari elementi di asseverazione, anche della scelta del mezzo di trasporto, del percorso intrapreso e della frequenza degli spostamenti.

Quanto alla decorrenza della tutela, essa opera dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuta infezione, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta dal lavoro.

Gli infortuni derivanti da infezione da coronavirus gravano sulla gestione assicurativa e non concorrono a determinare l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dell’azienda non incidendo dunque sulla quantificazione del premio Inail.

Nel caso di decesso del lavoratore, è garantita ai familiari la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Della prestazione possono beneficiare anche i lavoratori non assicurati con l’Inail.

Quanto infine ai casi di dubbia competenza, relativi ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all’Inps, con l’allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.

Parimenti, l’Inps, procede nei riguardi dell’Inail laddove rilevi che l’evento denunciato, non rientrando nella propria competenza, è invece oggetto di tutela assicurativa Inail.

Come per qualsiasi infortunio sul lavoro, permane la responsabilità del datore di lavoro sia civile che penale (al netto di eventuali "scudi" che saranno eventualmente previsti dal Legislatore), qualora l'infortunio trovi causa nella violazione nel generale dovere di sicurezza e protezione di cui all'art. 2087 c.c. e non siano state adottate le cautele specificamente imposte dalla legge o comunque ritenute necessarie secondo le conoscenze scientifiche tempo per tempo disponibili

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