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Emergenza COVID-19: Le principali novità in materia di lavoro


Di seguito si propone una sintesi in dieci punti delle principali novità normative introdotte nell'ambito del diritto del lavoro.

1) CASSA INTEGRAZIONE E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (artt. 19, 20 e 21)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa, per ragioni connesse all'emergenza COVID-19, possono presentare domanda per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale entro e non oltre il mese di agosto 2020.

La misura potrà essere concessa per una durata massima di nove settimane anche alle imprese ed agli studi professionali.

Sono invece esclusi datori di lavoro domestici.

Per le imprese sino a cinque dipendenti vige una procedura semplificata e non è richiesto l'accordo sindacale.

Il trattamento può essere, tuttavia, riconosciuto solo ai dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

2) CONGEDI, BONUS BABY SITTER PERMESSI EX L. 104/1992 (artt. 23, 24 e 25)

A decorrere dal 5 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato ed i genitori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo parentale per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.

I genitori lavoratori dipendenti di figli minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e per l'infanzia nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa alle predette prestazioni e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di Euro 600,00.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato dal S.S.N. (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico tecnici radiologia medica e operatori socio-sanitari) il “bonus” per l'acquisto di servizi baby-sitting è erogato fino al limite massimo di Euro 1.000,00 mensili.

3) QUARANTENA EQUIPARATA ALLA MALATTIA E ALL'INFORTUNIO (artt. 26 e 42)

Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico redige il certificato di infortunio e lo invia all'INAIL che assicura le medesime tutele previste dalla legge per gli infortuni.

4) INDENNITÀ' IN FAVORE DI PROFESSIONISTI, CO.CO.CO., LAVORATORI AGRICOLI, DELLO SPETTACOLO, ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO, STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEL SETTORE AGRICOLO (artt. 27, 28, 29, 30 e 31)

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data ed ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità pari a Euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità sarà concessa anche ai lavoratori dello spettacolo che hanno reddito inferiore a 35mila euro; il limite si riferisce al reddito complessivo percepito nell’anno d’imposta 2018. E spetterà anche ai lavoratori dello spettacolo con redditi tra 35mila e 50mila euro, sempre nel 2018, se hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le indennità di cui sopra non sono cumulabili tra di loro e non sono usufruibili dai percettori di reddito di cittadinanza.

5) PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NASPI E DI-SCOLL, SOSPENSIONE DEI TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE (artt. 33, 35 e 42)

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione Naspi e Di-scoll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto verificatasi dall'1 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.

Inoltre, a decorre dal 23 febbraio 2020 e fino all'1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

6) LAVORO AGILE E PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI (artt. 39 e 63)

I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità.

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro per l'anno precedente e che continuano a lavorare durante l'emergenza epidemiologica, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad Euro 100,00.

7) ISTITUZIONE DI UN FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL CORONAVIRUS (art. 44)

Al fine di garantire misure di sostegno del reddito per lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID -19 hanno ridotto, cessato o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per reddito di ultima istanza” volto a garantire ai medesimi soggetti un'indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di Euro per l'anno 2020.

8) INCENTIVI ALLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di Euro 20.000,00.

9) SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (art. 46)

A decorrere dal 18 marzo 2020 è precluso ai datori di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati e per n. 60 giorni, l'avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi ed altresì preclusa l'irrogazione del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966.

10) SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE UDIENZE E DEI TERMINI PROCESSUALI (art. 83)

Tutte le udienze civili sono sospese dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Per il medesimo periodo è sospeso anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto, compresa la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e delle impugnazioni.

La sospensione riguarda anche le cause di lavoro.

IL NOSTRO STUDIO E' A DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO ED APPROFONDIMENTO


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