Non è possibile escludere da tassazione IRPEF gli importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno se l’erogazione economica trova la sua causa in redditi di lavoro dipendente.
Qualora, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti come emergente dal complessivo tenore del verbale di conciliazione, l'erogazione economica trovi la sua fonte effettiva in c.d. "redditi sostituti" o nel risarcimento di danni "consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all’interruzione del rapporto di lavoro”, l'erogazione è soggetta a tassazione.
Il principio è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 4 febbraio 2016, n. 2229, a seguito di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva, invece, ritenuto non tassabili le somme genericamente
corrisposte per “ristoro per la maggiore esposizione a rischio radiologico” ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.P.R. n. 917/1986.
Attenzione, dunque, a precisare bene il contenuto dei verbali di conciliazione ed il titolo delle erogazioni in essi previsti.