"La Corte Costituzionale, con sentenza n. 226 del 25 luglio 2014, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 4 novembre 2010, sollevata dal Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione.
L’art. 32, comma 5, della L. 183/2010 aveva introdotto il tetto delle 12 mensilità all’ammontare del risarcimento del danno spettante, in aggiunta alla riammissione nel posto di lavoro, al dipendente indebitamente assunto a termine anziché a tempo indeterminato.
Secondo la Corte, la norma di cui sopra non determinerebbe "un effettivo e sostanziale arretramento di tutela" rispetto alla normativa previgente in violazione dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE), come sostenuto dal Tribunale di Velletri, perché l’unica finalità perseguita dal medesimo sarebbe quella di assicurare un sistema di più semplice e di più rapida quantificazione del danno patito dal lavoratore.
Non possiamo condividere l'orientamento della Corte Costituzionale, perché la legge in esame (così come ancor più la più recente L. 78/2014) non solo determina solo un significativo arretramento di tutela, ma appare fortemente diseducativa, in primo luogo, per i lavoratori che rischiano di perdere ogni attaccamento al proprio lavoro ed, in secondo luogo, per le imprese che sono indotte ad utilizzare lo strumento "facile" della flessibilità anziché quello "difficile" della attenta programmazione della propria attività e dei propri investimenti secondo una visione di lunga durata.